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D.P.R. 08/12/2007 n. 2711. Sono organi del Ministero, dipendenti dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e trasporto intermodale, le cinque direzioni generali territoriali di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate: a) direzione generale territoriale del nord-ovest: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte - Valle d'Aosta, Lombardia - Liguria con sede in Milano, articolata in 17 uffici dirigenziali non generali; b) direzione generale territoriale del nord-est: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto -Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, Emilia- Romagna, con sede in Venezia, articolata in 13 uffici dirigenziali non generali; c) direzione generale territoriale del centro-nord: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana - Umbria, Marche e Lazio con sede in Roma, articolata in 12 uffici dirigenziali non generali; d) direzione generale territoriale del centro-sud e Sardegna: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania - Abruzzo, Molise e Sardegna con sede in Napoli, articolata in 9 uffici dirigenziali non generali; e) direzione generale territoriale del sud e Sicilia: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Puglia - Basilicata, Calabria e Sicilia con sede in Bari, articolata in 9 uffici dirigenziali non generali. 2. A ciascuna direzione generale territoriale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività. In particolare, il direttore generale di ciascuna direzione generale territoriale: a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonchè di rispondenza del servizio al pubblico interesse; b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno della direzione generale; c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale; d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione; e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonchè le relazioni sindacali. 3. I dirigenti generali preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e trasporto intermodale in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati. Capo VI Organizzazione territoriale Art. 9 - Competenze delle direzioni generali territoriali 1. Ferme restando le competenze in materia trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. NORNOR 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d), e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni. 2. Le direzioni generali territoriali svolgono in particolare le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività: a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti; b) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione; c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilita zione professionale, ecc.; d) attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale; e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei si stemi di trasporto ad impianti fissi; f) attività in materia di navigazione interna di competenza statale; g) attività in materia di immatricolazioni veicoli; h) circolazione e sicurezza stradale; i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali; j) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico; k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza; l) coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto; m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285; n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza; o) attività in materia di autotrasporto; p) attività di formazione, aggiornamento e ricerca. Capo VI Organizzazione territoriale Art. 10 - Organizzazione delle direzioni generali territoriali 1. L'organizzazione delle direzioni generali territoriali è ispirata, stante la necessità di assicurare comunque l'idonea capillarità degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonchè alla dotazione organica complessiva. 2. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Conferenza permanente dei direttori delle direzioni generali territoriali con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, presieduta dal capo del Dipartimento trasporti terrestri e trasporto intermodale. 3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le direzioni generali territoriali e all'adozione delle misure organizzative necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento. 4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza. Capo VII Dotazione organica e norme finali Art. 11 - Ruolo del personale e dotazioni organiche 1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella tabella A allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. 2. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero. 3. E' istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004 n. 108, il ruolo del personale dirigenziale del Ministero. Capo VII Dotazione organica e norme finali Art. 12 - Verifica dell'organizzazione del Ministero 1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Capo VII Dotazione organica e norme finali Art. 13 - Abrogazioni e modificazioni di norme 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, è abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto- legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296; il comma 5, dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: «5. L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati nell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso.». Capo VII Dotazione organica e norme finali Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 dicembre 2007 NAPOLITANO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro dei trasporti: Bianchi Ministro dell'economia e delle finanze: Padoa Schioppa Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministraz.: Nicolais Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali: Chiti Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 59 Capo VII Dotazione organica e norme finali MINISTERO DEI TRASPORTI Tabella (prevista dall'art. 11, comma 1) Dotazione organica Dirigenti di prima fascia 23 Dirigenti di prima fascia 135 Totale area dirigenziale 158 Area C Posizione economica C3 586 Posizione economica C2 1.080 Posizione economica C1 925 Area B Posizione economica B3 2.346 Posizione economica B2 1.114 Posizione economica B1 342 Area A Posizione economica A1 745 Totale aree funzionali 7.138 Totale generale 7.296 |
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